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DiSandra Bertolacci

#Brexit – No news, good news

Con l’ultimo aggiornamento della pagina Brexit ufficiale sul sito di Eurid (Registro Europeo dei domini .eu), si aggiunge un altro inaspettato colpo di scena alla saga della Brexit: non ci sono novità!

” A seguito dei recenti sviluppi nello scenario del ritiro del Regno Unito, il piano sotto delineato è in sospeso. Vi terremo informati non appena ci saranno istruzioni ulteriori da parte della Commissione Europea.”

La questione della Brexit come sapete ha agitato le acque nel mondo dei domini e come per tutti gli altri ambiti, anche noi rimaniamo in attesa di istruzioni visto che la saga continua.

Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, i cittadini inglesi perderanno la residenza entro il territorio europeo, requisito necessario per l’assegnazione dei domini .EU.

Tra i criteri che consentono la registrazione di un dominio .eu è indicata la necessità di essere aziende registrate o privati residenti in uno dei paesi dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda o Liechtenstein. Se il registrante non risponde a questi requisiti minimi in fase di registrazione o non li rispetta più dopo la registrazione, il Registro ha potere di revoca del domino.

Quando (e se!) ciò accadrà, aziende e cittadini inglesi o residenti nel Regno Unito:

  • non potranno più registrare domini .eu
  • vedranno revocati i domini loro assegnati

E mentre si mettono d’accordo, noi tutti attendiamo pazienti senza fare nulla.

Questo articolo è scritto in collaborazione con www.regdom.it

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DiSandra Bertolacci

Requisiti minimi di compatibilità per protocollo TLS 1.2 (pec)

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Non riuscite più ad accedere alla vostra casella pec? Non riuscite a scaricarla? Verificate i requisiti minimi dei vostri sistemi, devono essere compatibili con il nuovo protocollo TLS 1.2.

Recentemente i Gestori autorizzati che erogano servizi di Posta Elettronica Certificata hanno aggiornato i protocolli di sicurezza della pec al protocollo TLS 1.2.
Tale protocollo richiede che i sistemi in uso agli utenti siano compatibili con tale protocollo. Solo versioni recenti ed aggiornate dei sistemi operativi, dei browser, dei client di posta sono compatibili.

Ecco i REQUISITI MINIMI DI COMPATIBILITA’

Sistemi operativi/Browser principali (tra parentesi la versione minima supportata, se richiesta):

  • Android (4.4.2) | Tutti i browser
  • Apple iOS | Tutti i browser
  • Windows Phone (8.1) | Internet Explorer (11)
  • OSX (10.9) | Safari (7.x), Chrome (34.x), Firefox (29.x)
  • Windows XP (SP3) | Chrome (49.x), Firefox (49.x)
  • Windows 7 | Chrome (30.x), Firefox (31.3.0 ESR/45.x), Internet Explorer (11), Opera (17.x)
  • Windows 8.0 | Firefox (27)
  • Windows 8.1 | Internet Explorer (11)
  • Windows 10 | Tutti i browser

Client di posta principali/Sistemi operativi (tra parentesi la versione minima supportata, se richiesta):

  • Mail | iOS (11.x)
  • Mail | Android (5.x)
  • Apple Mail | OSX (10.12 Sierra)
  • Outlook (2003) | Tutti i sistemi operativi
  • Outlook 2011 (2011) | MAC OSX (Solo sulle versioni 10.11 – 10.13)
  • Thunderbird (45.6) | Tutti i sistemi operativi

Questo articolo è scritto in collaborazione con www.gespec.it

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DiSandra Bertolacci

Aumenta la sicurezza delle trasmissioni Pec con protocollo TLS 1.2

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che regola e controlla l’operatività dei Gestori autorizzati ad erogare servizi di Posta Elettronica Certificata, richiede che le trasmissioni pec siano mantenute ad un altissimo livello di sicurezza, data la sua importanza ai fini legali.

Sulla base della regolamentazione vigente i Gestori Pec hanno lavorato per innalzare il livello di sicurezza di tutti i sistemi di Posta Elettronica Certificata, adeguandoli al protocollo di comunicazione TLS (Transport Layer Security) 1.2, il più recente e sicuro.
Questo passaggio al livello più alto di sicurezza richiede contestualmente che vengano abbandonati i protocolli precedenti TLS 1.0 e TLS 1.1, diventati obsoleti.

Gli utenti stanno ricevendo in questi giorni comunicazioni ed avvisi con l’invito a verificare ed eventualmente aggiornare i propri browser e i programmi per la lettura della posta.

Perché utilizzare il protocollo TLS 1.2?

Il protocollo TLS 1.2 è quello che al momento garantisce la massima affidabilità nella sicurezza nella trasmissione dei messaggi, fin dal momento in cui la comunicazione viene inviata, quando cioè il messaggio viene protetto da crittografia e firma digitale da parte del Gestore di Posta Certificata del mittente.

Ricordiamo che la trasmissione di messaggi via pec ha valore legale al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno, ed è pertanto fondamentale mantenere un livello di sicurezza alto, così che le trasmissioni non possano essere intercettate e/o manomesse.

Già nel 2018 lo IETF (Internet Engineering Task Force), organizzazione internazionale che sviluppa e promuove gli standard per la rete Internet deprecava l’uso dei protocolli TLS 1.0 e 1.1, a causa di note vulnerabilità che nel corso degli anni hanno aperto la via ad attacchi informatici. L’aggiornamento nell’ambito delle trasmissioni Pec era quindi auspicabile.

Quando avrà luogo l’aggiornamento?

L’aggiornamento al protocollo TLS 1.2 avverrà A PARTIRE DAL 07/09/2019.

Tutti i protocolli precedenti (TLS 1.0, TLS 1.1), saranno dismessi ENTRO IL 21 OTTOBRE 2019.

Gestore PEC Namirial: Comunicato SicurezzaPostale
Gestore PEC Aruba: Comunicato Aruba

Che cosa cambia per gli utenti?

Non tutti i sistemi operativi, i browser, i client di posta sono compatibili con il protocollo TLS 1.2, solo le versioni più aggiornate.

Gli utilizzatori che ancora non dispongono di sistemi compatibili con il nuovo protocollo, potrebbero riscontrare problemi nell’accesso alla casella PEC.
Questo potrebbe accadere, ad esempio, tentando di accedere alla webmail PEC con un browser non aggiornato, oppure tentando di consultare la casella tramite un client di posta ormai obsoleto per il nuovo protocollo.

E’ bene verificare che i propri sistemi soddisfino i
REQUISITI MINIMI DI COMPATIBILITA’

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DiSandra Bertolacci

Quello che i commercialisti non dicono… #fatturaelettronica

Da pochi giorni è in essere la Fatturazione Elettronica, in un rincorrersi di racconti ed esperienze diverse, dubbi e domande, provocazioni e pubbliche accuse.

C’è chi già il primo giorno dell’anno ha inviato e ricevuto le fatture tramite il nuovo sistema, e chi ancora non ha proprio preso in carico la questione. Regna parecchia confusione sui vari aspetti di questo nuovo processo, sulle tempistiche, le modalità di gestione, il codice SDI e la PEC. E alcuni tra coloro che dovrebbero essere i più aggiornati e i più competenti in materia, spesso contribuiscono a lasciare ampi spazi di incertezza.

Mi trovavo giorni fa in un piccolo laboratorio artigianale, chiacchierando viene fuori il discorso della fatturazione elettronica, del fatto che

per fortuna se ne occupa il mio commercialista

e che

guardi che bravo: mi ha preparato un documento già pronto da inviare a tutti i fornitori, con il mio codice per la fatturazione elettronica

Bravo, ma non del tutto…

L’erogazione del servizio di fatturazione elettronica viene gestito attraverso una delle svariate piattaforme che i fornitori del servizio hanno messo a disposizione, attraverso il codice SDI. Il commercialista si fa intermediario nella gestione della contabilità per i propri clienti.

Pur facilitandolo con un documento già predisposto, l’intermediario ha riversato sul cliente (l’artigiano) l’onere di comunicare il codice SDI a ciascun fornitore.

Per quanto pochi possano essere i fornitori di un piccolo artigiano, varie sono le modalità di acquisizione del dato da parte del fornitore (alcuni fanno accedere ad un’area clienti – recupera utente e password -, altri fanno mandare un fax, altri l’email, ecc). Questo si traduce di fatto in un onere in termini di tempo e lavoro che forse l’artigiano avrebbe dedicato volentieri ad altro.

Tutto ciò non sapendo che basta una sola azione per rendere il codice SDI (o la PEC) l’indirizzo di destinazione predefinito e di default per la consegna di tutte le fatture elettroniche, senza necessità registrare il dato presso i vari fornitori.

Questa operazione consiste nella registrazione dell’indirizzo di destinazione per le fatture elettroniche, e si effettua sull’area privata (attiva per ogni azienda) di Agenzia delle Entrate. Una volta che si è effettuata questa registrazione, qualsiasi fattura elettronica destinata a quella Partita IVA, viene automaticamente consegnata alla destinazione indicata di default.

Il fornitore non ha nemmeno l’obbligo di inserire il codice di destinazione nelle fatture: può anche non inserire nulla o inserire una dato sbagliato, che la fattura viene consegnata correttamente.
Inoltre, se l’indirizzo di destinazione dovesse variare, non sarà necessario ricontattare tutti i fornitori, ma basterà aggiornare il dato sull’area privata di Agenzia delle Entrate. Una volta per tutti.

Quello che i commercialisti non dicono, è che, questa registrazione una tantum, potrebbero farla loro…



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DiSandra Bertolacci

Gli “stati” delle fatture elettroniche

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Abbiamo ormai imparato che le Fatture Elettroniche per loro natura
■ devono essere generate in formato .xml e
■ devono essere trasmesse al destinatario tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
Al termine dei controlli formali e dell’invio al destinatario, il SDI restituisce una ricevuta con un’indicazione di “stato”.

Vediamo in dettaglio, in quali stati si può trovare una fattura elettronica secondo lo SDI:

IN CORSO DI TRASMISSIONE

L’emittente/fornitore ha generato il file e lo ha trasmesso al Sistema di Interscambio (SDI), il quale non ha ancora notificato l’esito della trasmissione.

Tenete presente che la durata di questo stato può variare da pochi minuti a 10 giorni.

SCARTATA

Il Sistema di Interscambio ha ricevuto la fattura ed ha analizzato il file .xml, riscontrando errori formali.

I controlli automatici che vengono effettuati dal SDI riguardano principalmente i dati anagrafici dei soggetti interessati alla trasmissione (es. la non esistenza della Partita Iva dell’emittente o del destinatario), oppure altri dettagli relativi ai contenuti (es. importi IVA non corretti).

La fattura è da considerarsi NON EMESSA. Il fornitore/erogatore dovrà effettuare le dovute modifiche prima di ripresentarla al SDI.

CONSEGNATA

La fattura trasmessa con successo (senza scarto) al Sistema di Interscambio (SDI), è stata consegnata al destinatario al suo indirizzo PEC o tramite il canale telematico tramite codice SDI.

NON CONSEGNATA

L’emittente/fornitore ha trasmesso la fattura con successo (senza scarto) al Sistema di Interscambio (SDI), il quale non è riuscito ad effettuare la consegna tramite PEC o tramite canale telematico.

La fattura è da considerarsi EMESSA ed è consultabile e scaricabile dal destinatario nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate (sezione Fatture e Corrispettivi).

Le cause della mancata consegna, la cui responsabilità è in carico al destinatario potrebbero essere che il suo indirizzo PEC non possa ricevere messaggi (casella piena o non attiva) oppure che il canale telematico non sia raggiungibile (sospeso, non attivo, con codice di destinazione errato).

Al destinatario si consiglia di registrare tramite l’apposita procedura una destinazione (PEC o codice destinatario) preferita per la consegna.

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DiSandra Bertolacci

PEC e fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica obbligatoria per le aziende a partire dal 01/01/2019 può essere gestita, tra le altre opzioni anche tramite un semplice indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

In collaborazione con GuidaPEC – La Guida Online sulla Posta elettronica Certificata abbiamo redatto per i nostri lettori questo breve compendio focalizzato sulla relazione tra Fattura Elettronica e PEC, in considerazione dei nostri servizi CompraPec e ArchiviaPec.

Attraverso una serie di domande e risposte, vi illustriamo brevemente il processo e come poterlo gestire tramite la Posta Elettronica Certificata.

Che cos’è la Fatturazione Elettronica?

La Fatturazione Elettronica è l’insieme dei processi digitali per l’emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture.

In Italia è entrata in vigore la legge nr. 205 del 27.12.2017 (c.d. “legge di bilancio” per l’anno 2018) che introduce l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia, sia in ambito B2B (business to business), sia in ambito B2C (business to consumer)

In breve, dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse tra soggetti residenti o stabiliti in Italia potranno solo essere elettroniche, non più gestite in modalità cartacea.

Che differenza c’è tra una fattura elettronica e una fattura cartacea?

Due caratteristiche distinguono la fattura elettronica dalla sua sorella cartacea:

  • la sua origine deve essere esclusivamente digitale, cioè deve essere creata in un file in formato .xml
  • deve essere trasmessa al destinatario tramite il Sistema di Interscambio (SDI)

Come si genera una fattura elettronica?

Il fornitore inserisce i dati costitutivi della fattura (dalle intestazioni, alle descrizioni di beni e/o servizi, agli importi, e tutti gli elementi necessari a norma di legge) all’interno di un file .xml, attraverso specifici software di compilazione web o locale.

Le fatture elettroniche devono essere erogate a qualsiasi soggetto fiscale, sia esso persona fisica, azienda, professionista, associazione o ente, che abbia residenza fiscale in Italia.

Che cos’è il Sistema di interscambio (SDI)?

Il Sistema di Interscambio è uno degli elementi costituenti il sistema della fatturazione elettronica, è una sorta di “ufficio postale digitale” che veicola e distribuisce le fatture nel nuovo formato, dai fornitori ai clienti.

Il SDI (Sistema di Interscambio), al ricevimento della fattura elettronica, effettua una serie di verifiche formali sulle fatture che riceve: sia sulla validità dei dati anagrafici di fornitore e cliente, sia sull’esistenza della/e partita/e iva, sia sull’indirizzo telematico a cui essa dev’essere recapitata.

Una volta terminati i controlli, consegna il documento al destinatario secondo le impostazioni previste sul suo profilo Agenzia delle Entrate, o in mancanza di indicazioni “predefinite” dallo stesso destinatario, in base a ciò che viene indicato nella fattura emessa.

Al termine del processo, il SDI invia al fornitore una notifica di stato (OK consegnata, NON-OK rifiutata, ecc.).

Come si riceve una fattura elettronica?

Il destinatario di una fattura può decidere come/dove ricevere la fattura dal SDI (Sistema di Interscambio), secondo diverse modalità.

Il SDI, una volta verificata formalmente la fattura, provvede ad inviarla all’indirizzo telematico inserito dal fornitore nella fattura stessa.

L’indirizzo telematico di destinazione può essere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), o il codice identificativo del canale telematico gestito dal cliente o dal suo intermediario (provider di servizi per la fatturazione elettronica).

Se non viene indicato dal fornitore alcun indirizzo di destinazione, la fattura sarà recuperabile solo dall’apposito portale di Agenzia delle Entrate, nell’area “Fatture e Corrispettivi”.

Per le persone fisiche, il fornitore avrà l’obbligo di presentare la fattura digitale al SDI, ma contestualmente dovrà inviarne una versione “di cortesia” tramite i soliti canali: cartaceo, via email in copia conforme in formato .pdf

Come faccio a ricevere le fatture elettroniche sul mio indirizzo PEC?

Se sei dotato di partita IVA puoi seguire la procedura messa a disposizione sul portale di Agenzia delle Entrate, che permette di associare alla partita IVA o un Codice destinatario o un indirizzo PEC predefinito.

In caso si utilizzi questo servizio di registrazione, tale scelta è predominante su qualsiasi altra, indipendentemente dall’indirizzo telematico (diverso o erroneo) che un fornitore inserisca nella fattura.

Se non utilizzi questo servizio di registrazione o non hai partita IVA o sei esente, sarà tuo compito (di chi deve ricevere la fattura) indicare al fornitore l’indirizzo di destinazione di consegna.

Come posso spedire le fatture elettroniche dal mio indirizzo PEC?

Si può utilizzare il proprio indirizzo PEC per spedire una fattura elettronica, inviando il file .xml della fattura, come allegato del messaggio PEC, all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it

Questa opzione è consigliata per chi genera quotidianamente un numero limitato di fatture.

Sono obbligato ad attivare un indirizzo PEC per gestire le fatture elettroniche?

Non è obbligatorio.

La scelta di spedire o farsi arrivare le fatture elettroniche via PEC è una delle opzioni disponibili, che ciascuno deve valutare in base alle proprie esigenze.

Le alternative sono:

  • appoggiarsi ad un provider di servizi che fornisca strumenti di gestione della fattura elettronica; in questo caso verrà fornito un “codice destinatario” del fornitore;
  • non fare nulla e ricevere le fatture sul portale di Agenzia delle Entrate;
  • in qualità di privato continuare a ricevere come in passato le copie cartacee (.pdf) delle fatture emesse.

Se avete necessità di acquistare un indirizzo PEC, scegliete CompraPec!

Che indirizzo PEC scegliere per la gestione delle fatture elettroniche?

E’ libera scelta del destinatario scegliere se utilizzare:

  • un indirizzo esistente, anche lo stesso indirizzo depositato come recapito legale in Camera di Commercio (vedi Che cosa significa depositare la PEC?), oppure
  • attivare un indirizzo PEC nuovo e specifico per la ricezione delle fatture elettroniche.

Non c’è nessuna limitazione, inoltre, sulla tipologia di indirizzo PEC adatto alla ricezione delle fatture elettroniche.
E’ sufficiente che l’indirizzo PEC sia attivo e funzionante.

Per TIPOLOGIA intendiamo: dominio generico (utente@aziendapec.it), di primo livello (utente@pecazienda.it), di secondo livello (utente@pec.azienda.it), come illustrato nell’articolo Quali tipi di indirizzi PEC si possono attivare?

Come si devono conservare le fatture elettroniche?

Sia chi emette la fattura elettronica, sia chi la riceve, dovrà conservarla digitalmente (ai sensi dell’impianto normativo definito dal CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale).

La conservazione elettronica non è il mero salvataggio del file su un PC, ma è un sistema regolamentato dalla specifica normativa, attraverso il quale si garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici (come previsto dall’art.44 del CAD).

La conservazione elettronica viene erogata da specifici fornitori di servizi accreditati, che rispondono a determinati requisiti ed eseguono le procedure di conservazione in base alle regole tecniche previste dalla normativa.

Come posso conservare digitalmente le fatture elettroniche che ricevo via PEC?

In questo possiamo aiutarvi noi, con il servizio ArchiviaPEC, appositamente studiato per la conservazione digitale dei messaggi PEC, e che quindi risolve immediatamente anche l’obbligo di conservazione delle fatture elettroniche.

Uno dei vantaggi è il poter per aggregare in “pacchetti” il messaggio PEC, collegato agli eventuali allegati al messaggio e ai corrispondenti messaggi di Presa-in-carico e Consegna, ed inviare il “pacchetto” così costituito in conservazione elettronica a norma.

La conservazione elettronica a norma (per i 10 anni previsti dalla normativa e secondo le regole tecniche di conservazione digitale previste dal CAD) prevede che i documenti elettronici debbano essere indicizzati in modo da poterli recuperare facilmente; il raggruppamento in “pacchetti PEC” facilitano proprio l’operazione di recupero in caso di richiesta o di controlli da parte dell’autorità.

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DiSandra Bertolacci

Un nuovo brand nella nostra famiglia: SL HOSTING

Servizi Internet annuncia ufficialmente l’acquisizione dell’attività e dei servizi erogati a marchio SL Hosting.
La cessione da parte della Maranello Web di Luca Serri è effettiva da oggi 21/12/2018.

Un’annata piena di novità e attività frenetica, che si conclude proprio alla vigilia di Natale con una nuova acquisizione nel settore dell’hosting, dei domini e della posta. La SL HOSTING, piccolo provider modenese, diventa oggi un nuovo tassello della struttura composita di Servizi Internet.

Eccoci di nuovo impegnati, dopo la recente acquisizione dei servizi Fastnom, ad accogliere nuovi clienti e a prestare loro, come sempre, la nostra massima attenzione.

Lavoreremo freneticamente in questi giorni per dare loro il minimo disagio possibile, visto gli aspetti amministrativi renderanno necessarie alcune operazioni di “passaggio”, anche in vista della prossima scadenza della fatturazione elettronica.

Dal punto di vista tecnico, i servizi non subiranno per il momento alcuna modifica e continueranno ad essere erogati nelle medesime condizioni e modalità del passato. In futuro, appoggiandoci alla nostra infrastruttura tecnica, potremo solo che migliorare i servizi, inserendoli in una visione di protezione, sicurezza e qualità di cui tutti potranno beneficiare.

Per qualsiasi informazione, problema tecnico, richiesta di assistenza, non mutano i riferimenti e i recapiti:

Informazioni: info@slhosting.it



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DiElisabetta Feroldi

La direttiva sul copyright bocciata dal Parlamento Europeo

5/5 (2) Partiamo con il dare una definizione di copyright: Diritto alla proprietà di un’opera letteraria, artistica (fonte dizionario di lingua Italiana).

Uno degli ultimi casi più eclatanti di violazione del copyright ha visto coinvolto il noto imprenditore Elon Musk che con un tweet ha pubblicato la foto di una tazza con il disegno dell’unicorno dipinto dal ceramista Tom Edwards. “Forse la mia tazza preferita di sempre”, aveva scritto l’a.d. di Tesla (l’unicorno con un peto produce corrente elettrica). Successivamente ha utilizzato lo stesso unicorno stilizzato per una presentazione pubblicitaria della Tesla. Edward era molto entusiasta della notorietà che stava ricevendo il suo unicorno ma si accorse presto che la sua immagine veniva usata da Tesla senza pagargli i diritti.

Sembra che inizialmente Musk non volesse riconoscere il dovuto a Edward ma poi ha dovuto ricredersi: “Ho a cuore che gli artisti vengano pagati. Sarei scorretto a non farlo”.

La nuove norme per il copyright contengono due punti (art. 11 e 13) che molti pensano essere pericolosi e vaghi nella loro descrizione, per la libera circolazione dei contenuti on line.

Il 20 giugno la Commissione giuridica (JURI) ha approvato le proposte contenute in una nuova direttiva europea per il copyright.

Necessarie per introdurre alcuni aggiornamenti alle norme per la tutela del diritto d’autore.

La direttiva contiene due articoli che molti osservatori pensano che potrebbero avere conseguenze negative per la libera circolazione delle informazioni online.

L’articolo 11 vorrebbe applicare una specie di “tassa sui link” (“link tax”) da far pagare a colossi come Google e Facebook ogni qualvolta venga linkato un sito di notizie.

Questo porterebbe Facebook e gli altri a pagare una licenza agli editori ogni volta che viene pubblicato uno snippet, questo per gratificare economicamente il lavoro svolto da altri.

Per i non addetti ai lavori lo snippet è la pubblicazione di un ritaglio di un articolo che è cliccabile, infatti riporta poi all’articolo stesso. Lo snippet è importante per l’ottimizzazione sui motori di ricerca. Contiene parole chiave che aiutano nella rilevanza del sito sul motore di ricerca.

Se venisse approvato ne gioverebbero soprattutto gli editori che già stanno facendo i conti con la crisi del settore.

L’articolo 13 invece impone l’upload filter cioè il controllo dei contenuti prima che vengano caricati on line.

Dovrebbe funzionare come il Content ID di YouTube, la funzione di riconoscimento automatico dei video, che verifica se siano stati caricati contenuti protetti da copyright e su cui non si hanno diritti, in modo da eliminarli immediatamente dal sito o mostrarli solo con pubblicità, condividendo i ricavi con gli effettivi proprietari del diritto d’autore. E’ però impensabile immaginare un meccanismo simile per qualsiasi caricamento online effettuato nell’Unione Europea.

Questo meccanismo è contrario ai principi di apertura e libera circolazione delle informazioni su Internet.

Il 5 Luglio il Parlamento Europeo ha bocciato la nuova direttiva sul copyright.

E ora? Il processo di approvazione della nuova direttiva sul copyright durerà ancora molto tempo se poi consideriamo che per la primavera del 2019 sono previste le elezioni europee, il processo si rallenterà ulteriormente.

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DiSandra Bertolacci

Dominio e Marchio: qual è l’uovo e quale la gallina?

4.92/5 (12)

Nel trattare le questioni di tutela dei nomi o Brand Protection è ben importante conoscere la relazione tra i nomi a dominio di cui quotidianamente ci occupiamo nel mondo di internet, ed i Marchi d’impresa nell’accezione classica.

Nella loro capacità identificativa di un prodotto, di un’azienda, di un’insegna commerciale, la registrazione del dominio e la registrazione del marchio sono legati a doppio filo e da considerare attentamente quando ci si accinge al lancio di un prodotto o alla registrazione di un nome a dominio. Leggi tutto

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